Oltre al brevetto di prodotto esiste anche il brevetto di procedimento il quale conferisce al titolare il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.
La protezione ha ad oggetto il procedimento con cui si realizza un prodotto o si risolve un problema tecnico (ad esempio un processo di fabbricazione industriale).
I requisiti necessari affinché un’invenzione possa essere brevettata sono (art. 45 c.p.i.):
- novità (quando l’invenzione non esiste ancora nello stato della tecnica);
- altezza inventiva (quando la soluzione non è evidente per una persona esperta nel ramo);
- applicazione industriale (se l’invenzione può essere fabbricata ed applicata in concreto);
- liceità (quando non è contraria ad ordine pubblico e buon costume).
La domanda di brevetto deve contenere: riassunto (che definisca sinteticamente l’oggetto dell’invenzione); la descrizione (sufficiente a permettere ad una persona esperta nel ramo di realizzare l’invenzione); i disegni; le rivendicazioni e quindi anche il funzionamento.