L’art. 45 del Codice della Proprietà Industriale definisce quale oggetto del brevetto “le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale”. Quindi per poter ottenere la protezione brevettuale, un’invenzione deve essere nuova (requisito della novità). Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato dell’arte esistente al momento del deposito della domanda di brevetto. Lo stato dell’arte è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in qualunque parte del mondo, prima del deposito della relativa domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. L'espressione "accessibile al pubblico" sta a significare la mera possibilità di una qualsiasi persona, in grado di capire l'invenzione, di prenderne conoscenza, o la semplice divulgazione anche a una sola persona in grado di comprenderla. Fa eccezione il caso di una informazione venuta o data in conoscenza a persone legate da vincolo di riservatezza, purchè tale vincolo sia stato rispettato. Nel suo caso sarebbe opportuno verificare se l'incarico prevedeva anche una clausola sulla riservatezza.
se il professionista rivela tranquillamente al committente che gli ha assegnato l'incarico la soluzione tecnica da lui ideata e potenzialmente brevettabile, potrà ancora tutelarla?
Ti potrebbe interessare:
- E possibile registrare una società, costituita nel 2022, come start up innovativa in quanto ha acquisito nel 2022 dal suo autore un software che opera on line, registrando il software alla SIAE? Oppure bisogna registrare il brevetto?Risposta
Fra i requisiti “alternativi” previsti dalla norma istitutiva del regime delle startup innovative (il DL 179/2012) figura quello del “brevetto o della privativa industriale”. Al brevetto è stato poi aggiunto nel 2015 anche il software registrato.
- Buona sera sono un medico ospedaliero da poco in pensione. Durante gli anni di lavoro in corsia ho potuto rilevare fasi di criticità e rischio di errore durante la preparazione delle flebo a cura degli infermieri . Vorrei proporre due idee a riguardo .Risposta
Le idee in quanto tali non possono essere tutelate. E' possibile in astratto brevettare anche in assenza di un prototipo funzionante. E' invece sempre necessario che l'idea si sia "concretizzata" in modo da poter soddisfare i requisti richiesti per la brevettazione (novità, attività inventiva, industrialità). In particolare la domanda di brevetto prevede la cd. descrizione dell'invenzione.
- Salve siamo un'associazione di promozione sociale e tra le nostre attività ci occupiamo anche di contrasto alla violenza di genere. Abbiamo sviluppato un progetto /protocollo (se così si puo' definire) innovativo. come potrei registrarlo?Risposta
Il diritto d’autore è lo strumento con cui le opere creative vengono tutelate e valorizzate. Esso nasce automaticamente con la creazione dell'opera: non c’è, quindi, nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenerne il riconoscimento. Per dimostrare la paternità di un'opera e la data in cui è stata realizzata è possibile registrare presso la SIAE, così rafforzando la tutela già offerta dalla legge.https://www.siae.it/it/cosa-facciamo/altri-servizi/deposito-opere-inedite/
- Buongiorno. Siamo una srl costituita nell'ottobre del 2020. Avendo acquisito un brevetto (tecnologia per App e per televisione) siamo ancora in tempo (modificando opportunamente l'oggetto sociale) per chiedere l'iscrizione come Startup innovativa?Risposta
Buongiorno,
La vostra società, costituita nell'ottobre 2020, può ancora richiedere l'iscrizione come startup innovativa, poiché rientra nel limite dei 60 mesi (5 anni) dalla costituzione, come previsto dalla normativa vigente.
Tuttavia è necessario prestare attenzione a tutti i requisiti per diventare startup innovativa: