Un'idea in quanto tale nel nostro ordinamento non è tutelata, altro discorso vale se l'idea o il progetto siano stati anche sviluppati, organizzati, strutturati: solo allora sono potenzialmente proteggibili. Se si tratta di un'invenzione, i requisiti necessari per brevettare sono indicati nell'art. 45 del Codice di Proprietà Industriale, per il quale possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni che: sono nuove (il ritrovato, al momento del deposito della domanda di brevetto, non deve essere stato divulgato, cioè reso accessibile al pubblico), implicano un'attività inventiva (per una persona esperta del ramo non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica) e possono avere un'applicazione industriale. Attenzione però perchè non sono però considerate invenzioni - tra le altre - "i programmi per elaboratore" nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto abbia ad oggetto il software in quanto tale (“ as such ”). Se invece il software presenti un carattere "tecnico" - ovvero risolva un problema tecnico che vada oltre la normale interazione programma-computer allora potrebbe essere brevettabile. Per valutare il caso concreto e la sua eventuale brevettabilità le consigliamo di rivolgersi a un consulente in proprietà industriale, possibilmente esperto nel settore/ambito in cui si colloca la sua invenzione. In Italia la tutela che viene generalmente accordata dall'ordinamento al software è quella relativa al diritto d'autore. E' possibile registrare presso un registro apposito tenuto dalla SIAE dove possono essere registrati tutti i programmi per computer pubblicati che rispettino requisiti di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell’ ingegno.Per ulteriori informazioni si può consultare il sito della SIAE . Prima della registrazione è consigliabile tutelarsi facendo firmare ai terzi che siano fornitori, sviluppatori o potenziali partner un accordo di riservatezza allo scopo di attribuire a queste informazioni una tutela. L’accordo dovrà specificare: chi è il titolare delle informazioni; quale è lo scopo per cui si trasmettono le informazioni; la definizione delle informazioni oggetto di trasmissione e l’impegno alla non divulgazione; gli obblighi di chi riceve; la validità temporale dell’impegno; i soggetti tenuti all’impegno. Per un modello di Accordo di riservatezza le segnalo quello messo a punto da Aster e disponibile al link
Vorrei chiedere come/dove rivolgermi per brevettare un social network, e come fare per eventuali diritti se ce ne fossero, prima di sottoporlo ad un team che si è offerto di realizzarlo...Grazie dell'attenzione!
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- Buongiorno, vorrei sapere dove poter brevettare un'invenzione in emilia romagna e se devo avere un prototipo funzionante o basta un progettoRisposta
Il prototipo è senza dubbio molto utile in fase di sperimentazione di un’invenzione, ma non è necessario per depositare una domanda di brevetto. La domanda infatti deve contenere una descrizione dell’oggetto, delle sue funzionalità e di come viene realizzato, accompagnata da disegni illustrativi. Il brevetto si ottiene su quello che viene scritto e rivendicato in questa documentazione che costituisce l’unico metro di giudizio da parte dell’esaminatore.
- Salve, ho depositato una domanda di brevetto che ricade nel art. 64.3 (CPI), ho il dovere di avvisare il datore di lavoro in forma scritta solo dell'avvenuto deposito, o anche dei suoi diritti? es. (diritto di opzione entro i tre mesi). Grazie.Risposta
Il Codice della proprietà industriale stabilisce che il datore di lavoro “ha il diritto di opzione per l’uso, esclusivo o non esclusivo dell’invenzione o per l’acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all’estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l’inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all’invenzione”.
- Buongiorno, vorrei capire meglio se possibile sfruttare il requisito del brevetto anche se si è in attesa di accettazione. Cosa succederebbe se non andasse a buon fine l'accettazione? Rimarremmo comunque coperti per questi primi anni?Risposta
La domanda può non essere accolta per questioni formali o riguardanti la descrizione. Il richiedente può integrare o modificare la documentazione, entro un termine prestabilito. Se le integrazioni non sono ritenute sufficienti, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi comunica il rigetto della domanda all'interessato, il quale ha 30 giorni di tempo dalla data della comunicazione per fare ricorso alla Commissione Ricorsi, formulando per iscritto le proprie osservazioni. L'efficacia di un brevetto (solo nel caso sia stato concesso) decorre dalla data del primo deposito.
- Ho timore mi possa venir "rubata" l'idea, prima che si concluda l'atto ufficiale di deposito. Prima di rivolgermi ad un impiegato dell'UIBM o a un Consulente brevettuale a me sconosciuti, ci sono modi preventivi per tutelarmi?Risposta
In questi casi non dovrebbero sorgere preoccupazioni in merito alla riservatezza, anche ne caso del Consulente brevettuale iscritto al relativo Ordine, il quale p tenuto a osservare comportamenti eticamente corretti nei confronti dei clienti, in primis a conservare la confidenzialità delle informazioni che riceve. In tutti gli altri casi si consiglia di redigere e fare firmare ai terzi un Accordo di riservatezza.