Nel caso in cui si trattasse di un prodotto alimentare, l'argomento è già stato trattato in risposta al quesito del 2.08.2013.
In ogni caso, il problema (di brevettare un prodotto alimentare) è che la sussistenza di novità e l'altezza inventiva per la valutazione della brevettabilità del trovato a volte passano in secondo piano di fronte alla industrialità (costanza di risultato all'applicazione degl'insegnamenti dell'invenzione) e, ancora più a monte, di fronte alla capacità d'interpretare l'invenzione come la soluzione di un problema tecnico.
Di certo questo è il caso di procedimenti innovativi per produre prodotti nuovi o conosciuti, che producano risparmi di tempo e, quindi, risorse economiche o di quantitativi di ingredienti.
Appare chiaro che la materia va studiata adeguatamente sotto tali profili prima di optare per avviare la procedura finalizzata ad ottenere una tutela brevettuale.