Fra i requisiti “alternativi” previsti dalla norma istitutiva del regime delle startup innovative (il DL 179/2012) figura quello del “brevetto o della privativa industriale”. Al brevetto è stato poi aggiunto nel 2015 anche il software registrato. Quindi ora la legge prevede (sia per le startup che per le PMI) che la società: “sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore.originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purchè tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa”.
Per quanto riguarda la titolarità dei diritti relativi ad un programma software “afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa” esso deve essere registrato presso il Pubblico Registro per il Software, in cui, attraverso una trasmissione alla SIAE di una dichiarazione e di una descrizione del programma, oltre che del supporto digitale che lo contiene, possono essere registrati non solo tutti i programmi per computer pubblicati che rispettino requisiti di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell’ingegno, ma anche tutti gli atti che ne trasferiscono in tutto o in parte i diritti di utilizzazione economica e gli atti che costituiscono diritti reali di godimento o di garanzia su diritti di utilizzazione economica del programma.
Il MISE in merito ha affermando (parere 29 ottobre 2015, n. 218415) che con il termine “titolare dei diritti” il legislatore ha “inteso ampliare la platea dei soggetti legittimati, ricomprendendo, oltre a colui il quale sia autore del programma, il soggetto (persona fisica o giuridica) che sia titolare dei diritti esclusivi di sfruttamento economico del software”.