Il lettore non specifica se i suddetti soci prestino la loro attività per la società in qualità di “soci lavoratori”.
Qualora fosse questa la fattispecie, occorre valutare il rapporto di lavoro dipendente in essere, se questo è “prevalente” rispetto all’attività di socio lavoratore. Se la risposta è affermativa, il socio lavoratore non dovrà provvedere all’iscrizione e versamento all’Inps gestione commercianti. Qualora l’attività di lavoro subordinato non sia prevalente, il socio lavoratore dovrà (rectius, doveva) iscriversi alla gestione commercianti. Volutamente si è esclusa la gestione artigiani poiché è strettamente connessa con la tipologia della società: se questa fosse una società artigiana, la verifica del concetto di prevalenza sarebbe stata, giocoforza, effettuata a monte: pena la mancata iscrizione nell’albo delle imprese artigiane.
Per la tematica del concetto di prevalenza del lavoro subordinato, si rimanda a
http://www.emiliaromagnastartup.it/content/il-socio-di-srl-no-amministratore-unico-che-versa-i-contributi-alla-gestione-commercianti
Per quanto riguarda, invece, i compensi corrisposti dalla Società ai soci, per l’attività di amministratore, ai sensi della legge 335/1995, resta invariato l’obbligo di iscrizione all’Inps gestione separata, e ai relativi versamenti dei contributi, indipendentemente da qualsiasi altra fattispecie contributiva riferita al rapporto di lavoro dipendente e/o socio lavoratore.
I soci amministratori di una SrlS startup innovativa, tutti dipendenti a tempo indeterminato in altre società (quindi avendo già posizioni INPS aperte), devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali a INPS se non hanno altri dipendenti?
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- Buonasera, in una società di capitali srl con due soci così composta: socio A quota 51% + amministratore unico; socio B quota 49%; il socio B può essere anche lavoratore subordinato? L'amministratore deve iscriversi alla gestione separata?Risposta
L’elemento fondamentale del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione, ossia l’assoggettamento del lavoratore (che contestualmente è anche socio) al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Tra i poteri dei soci c’è anche quello di nomina degli amministratori. L’art. 2479bis c.c.
- Non so disegnare la mia idea,posso brevettare senza avere un disegno?Risposta
La domanda di brevetto deve avere uno specifico contenuto per consentire all’ufficio di valutare la sussistenza dei requisiti di brevettabilità. In particolare, una descrizione che metta in risalto lo scopo dell’invenzione, ovvero il problema tecnico che ci si prefigge di risolvere L’invenzione deve inoltre essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla. Secondo quanto indicato dall’art. 21 del Regolamento attuativo del Codice della proprietà industriale, il contenuto della descrizione deve:
- Salve, sono socio investitore di una startup ma non svolgo alcuna attività per essa. Posso essere assunto a tempo determinato o indeterminato da un'azienda appartenente allo stesso settore della suddetta startup?Risposta
L’art. 1375 del codice civile prevede un principio generale che impone che tutti i contratti (compreso quello del lavoro subordinato) devono essere eseguiti secondo buona fede.
Più specificatamente, il lavoratore subordinato ha, tra gli altri, il c.d. Obbligo di fedeltà, di cui all’art. 2105 del Codice Civile che, testualmente, recita:
- Ho una start up innovativa costituita il 07/02/2019, so che allo scadere del 5 anno (pertanto al 07/02/2024? o dopo l'approvazione del bilancio al 31/12/2023) deve essere cancellata dalla sezione speciale delle start up innovative? come devo procedere?Risposta
Buongiorno,
la startup innovativa non deve essere cancellata dalla sezione speciale, perché verrà automaticamente cancellata al termine del quinquennio e non potrà essere presentata la consueta dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti della startup innovativa.