Attualmente (ossia per il 2018) coesistono 4 aliquote previdenziali riferite agli iscritti alla c.d. gestione separata INPS:
24%:
- Pensionati
- Isciritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria
25,72%:
- Titolari di partita Iva
33,73%: Non titolari di partita iva per i quali NON è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (una sorta di disoccupazione), ossia
- Rapporti occasionali di lavoro autonomo (riferiti all’art.2222 del codice civile, ovvero all’art. 67, comma 1, lett. l del Tuir, inquadrati come “redditi diversi”)
- Associato in partecipazione
- Venditore porta a porta
- (…)
34,23 : Non titolare di partita iva per i quali E’ prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL, ossia:
- Amministratore, sindaco, revisore di società
- Co.co.co con contratto a progetto/programma
- (…)
Quest’ultimo sarà tenuto al versamento del contributo totale, comprensivo della quota a carico del prestatore, tramite il modello F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso occasionale.
Per quanto riguarda il Rapporto occasionale di lavoro autonomo, l’art.44 della legge n. 326/2003, prevede che i contributi della gestione separata (aliquota del 33,72%) devono essere versati qualora il reddito annuo derivante da tale attività occasionale sia superiore ad € 5.000. Quindi, solo la parte eccedente di tale importo sarà assoggettata a contribuzione, di cui un terzo a carico del prestatore occasionale e due terzi a carico del committente.
Inoltre, sempre il committente, dovrà presentare telematicamente all’INPS, la denuncia UNIEMENS riepilogativa dei dati retributivi e contributivi della suddetta prestazioni occasionale. La denuncia deve essere presentata entro la fine del mese successivo al pagamento del compenso occasionale.