Startup innovative: non solo vantaggi amministrativi, anche requisiti vincolanti

Le nuove norme, parzialmente diverse da quanto annunciato e previsto, regolano - anche con deroghe al diritto societario - le modalità di costituzione, la distribuzione delle quote societarie e la gestione d’impresa.

La startup innovativa è una società di capitali (srl o spa) non quotata che risponde ai seguenti requisiti:

  • sede principale in Italia;
  • costituzione e attività risalente a non più di 48 mesi;
  • costituzione non derivante da fusione, scissione societaria o cessione di azienda o ramo di azienda;
  • oggetto sociale esclusivo: sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti/servizi ad alto valore tecnologico;
  • maggioranza delle quote/azioni e dei diritti di voto nell'assemblea dei soci detenuta da persone fisiche;
  • valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non superiore a 5 milioni di euro;
  • nessuna distribuzione di utili.

La startup innovativa, inoltre, deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

  • spese di R&S non inferiori al 30% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione;
  • impiego di personale ad alta qualificazione per almeno 1/3 della forza-lavoro totale;
  • titolarità o licenza di almeno una privativa industriale relativa a un’invenzione.

Può essere riconosciuta come innovativa anche un’impresa già esistente che, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del decreto, dichiari il possesso dei requisiti richiesti.

Requisiti specifici sono richiesti alle startup innovative a vocazione sociale.

Approfondimenti nei siti PMI.itIl Sole 24 Ore

In allegato: il decreto sviluppo.


 

Allegati

Ti potrebbe interessare anche:

Ti potrebbe interessare anche: