Nel caso in cui il servizio innovativo sia fornito attraverso il WEB attraverso un'applicazione software si rientra sempre nel tema della brevettazione del software, che è stato trattato molteplici volte in risposta alle domande più risalenti. Per valutare se lo strumento brevettuale sia idoneo al caso in questione occorre verificare se la soluzione sia accompagnata da un cosiddetto effetto tecnico o meno; in caso affermativo, ciò renderebbe brevettabile la procedura sintetizzata dalla applicazione software, in apparente deroga all'articolo 45 del Codice della Proprietà Industriale (http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm). Naturalmente tale analisi dovrà essere completata anche da una analisi di brevettabilità sulla nase del riscontro di novità e di altezza inventiva dell'idea stessa, la cui presenza in combinazione aprirà le porte della brevettazione.
In alternativa, si può ricorrere a patti di riservateza e non concorenza, seppure con risultati che non sono all'altezza di quelli offerti dallo strumento brevettuale, ma pur sempre utili in fase di "divulgazione controllata".