Una semplice idea non può essere tutelata. E' possibile tutelare il software attraverso un brevetto. Perché sia concessa una tutela brevettuale è necessario che il software (l’app) consista nella soluzione originale a un problema tecnico, non sia ricompreso nello stato della tecnica e abbia i caratteri della novità e della innovatività. Per essere brevettato il software deve presentare un "effetto tecnico ulteriore" rispetto alla normale interazione fisica fra il software e l’hardware sul quale viene eseguito. https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/brevetti-e-software.
Normalmente il software viene tutelato dal Diritto di Autore (Legge n. 633/1941) che protegge “programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore”. La tutela copre esclusivamente la forma in cui il programma è espresso, e non le funzionalità, ad essere tutelato è quindi solo il codice sorgente, inteso come il linguaggio con il quale sono scritti i codici alfanumerici che ne consentono il funzionamento. Il diritto sorge al momento stesso della creazione. Presso la SIAE esiste un Registro Pubblico Speciale per i programmi elaboratore (software). La registrazione garantisce all’autore del software solo una prova della titolarità. https://www.siae.it/it/autori-ed-editori/i-registri/pubblico-registro-software
Per approfondimenti è possibile fissare un incontro con L’Helpdesk Proprietà Intellettuale di ART-ER al link https://www.aster.it/helpdesk-proprieta-intellettuale