Secondo l'art. 45 comma 2) del Codice della Proprietà Industriale (CPI - http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm)
"Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
c) le presentazioni di informazioni."
D'altra parte, al comma 3 dello stesso articolo viene precisato che "Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse e' nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali."
In particolare, per capire se si tratti di materia brevettabile occorre studiare se l'applicazione della procedura sia suscettibile di produrre un effetto tecnico. In caso affermativo, allora si può scrivere una procedura e pensare di valutarne novità ed altezza inventiva per poterla brevettare efficacemente. (vedi artt. 46 e 48 del CPI).