Il presupposto su cui fonda l’obbligatorietà dell’iscrizione all’Inps alla gestione commercianti è quello della prevalenza dell’attività esercitata.
Infatti, la disposizione contenuta nell’art. 1 comma 208 della legge n. 662 del 1996 prevede: “Qualora i soggetti (…) esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente… (omissis)”.
L’Inps, in sede di interpretazione e concreta applicazione di tale norma, ha ritenuto, sin dalla relativa entrata in vigore, che per attività autonome, soggette a comparazione in termini di prevalenza, devono intendersi solo quelle che abbiano natura imprenditoriale, ossia definibili ai sensi dell’art. 2195 c.c.
Invece, l’applicazione del criterio della prevalenza è sempre stata esclusa in ordine a quelle attività autonome svolte in forma non imprenditoriale e che rientrano nell’obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995.
Ciò, in forza dell’art. 12, co. 11 del D.L. 31/05/2010 n.78, conv. con modif. dalla legge 30/07/2010 n. 122 :
“L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps.
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.”
Non solo. La sentenza n. 15/2012 della Corte Costituzionale ha sancito definitivamente la legittimità della norma che prevede l’obbligo della doppia iscrizione all’Inps del socio amministratore.
Pertanto, ai fini della copertura previdenziale prevista per il socio lavoratore e amministratore di una società di servizi/commercio, ci sarà l’iscrizione sia nella gestione commercianti, sia in quella separata. (Sempre che, per quanto riguarda la gestione commercianti, sia soddisfatto il requisito della prevalenza).
I versamenti dei contributi previdenziali Inps, alla gestione commercianti, sono dovuti totalmente dal socio lavoratore.