un'app è brevettabile se il servizio che fornisce produce un effetto tecnico, ovvero un risultato oggettivo dato un input determinato, a patto che alla data della domanda di brevetto sia nuova e sia non ovvia per un eserto del ramo a livello internazionale (art. 45 del Codice della proprietà Industriale http://www.uibm.gov.it/attachments/codice_aggiornato.pdf.
Per il marchio ci sono vincoli diversi: novità territoriale e capacità distintiva.