Buongiorno.
Innanzitutto, ai sensi del Decreto 7 maggio 2019, le agevolazioni si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Decreto 7 maggio 2019, ai fini del riconoscimento della detrazione fiscale, i conferimenti rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese.
Nel Decreto interministeriale 28 dicembre 2020 è stato introdotto il meccanismo delle agevolazioni concesse ai sensi del Regolamento “de minimis” (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013): l'incentivo prevede una detrazione IRPEF del 50% destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di startup innovative o PMI innovative, ma in regime de minimis, alternativa alla detrazione classica del 30%.
Per fare richiesta di agevolazione al 50% per gli Incentivi fiscali «de minimis, ai sensi dell’art. 5 del Decreto 28 dicembre 2020, è necessario che il legale rappresentante dell’impresa inoltri istanza esclusivamente tramite la piattaforma dedicata (https://padigitale.invitalia.it).
Nella Circolare 25/02/2021, 01.2021 in particolare, viene specificato come il legale della startup deve accedere alla specifica piattaforma e verificare se il plafond degli aiuti di stato de minimis è disponibile totalmente, parzialmente o esaurito. Successivamente se vi è disponibilità inserirà i dati del soggetto investitore e presenterà la domanda.
Sia il soggetto investitore che la società beneficiaria riceveranno una comunicazione con confermerà il diritto al riconoscimento della detrazione.
Conseguentemente, per rispondere concretamente alla sua domanda, per godere delle detrazioni al 50% la startup doveva essere già iscritta al Registro delle Startup Innovative e fare domanda prima di effettuare l’investimento.