Ricerca & Sviluppo: via alla compensazione del credito d’imposta

Potrà essere utilizzato a partire da 1° gennaio 2016 il credito d’imposta per ricerca e sviluppo destinato alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019. Il bonus va fruito in compensazione compilando il modello F24.

Sono ormai maturi i tempi per portare in compensazione il credito d’imposta per ricerca e sviluppo. Per gli investimenti effettuati nel 2015, infatti, la finestra si apre all’alba del 1° gennaio 2016. Da quel momento le imprese potranno beneficiare dell’agevolazione pari al 25% delle spese incrementali sostenute nel periodo 2015-2019 rispetto alla media realizzata nei tre anni precedenti. L’aliquota è elevabile al 50% per le spese relative all’impiego di personale qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca con università o altri enti equiparati e con start-up innovative. Con la Risoluzione 97/E del 25 novembre 2015 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 al fine portare in deduzione il credito d’imposta. Si tratta, nello specifico, del codice tributo 6857 denominato “Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – art. 3 D.L. 23/12/2013, n. 145″. Il codice deve essere esposto nella sezione Erario in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Sono ammesse al beneficio le seguenti attività:

  • lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza applicazioni o usi commerciali diretti;
  • ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero permettere un miglioramento di quelli esistenti;
  • acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo di conoscenze e di capacità esistenti scientifiche, tecnologiche e commerciali al fine di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
  • produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Infine si ricorda che il credito d’imposta spetta fino all’importo massimo di 5 milioni di euro per impresa a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo ammonti almeno a 30.000 euro per ogni periodo d’imposta per cui si intende fruire del beneficio ed ecceda la media degli investimenti della medesima natura realizzati nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

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