Il contratto di apprendistato è disciplinato dagli artt. 41-47 del D.Lgs. 81/2015, ed è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione.
Sono previste 3 tipologie:
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale – per i giovani dai 15 ai 25 anni
- apprendistato professionalizzante, che risulta la tipologia più usuale (e che si presume sia quella che interessi il lettore), finalizzato ad apprendere un mestiere o una qualifica professionale – per i giovani dai 18 ai 29 anni compiuti (29 anni e 364 giorni).
Pertanto, il lavoratore che abbia già appreso quel mestiere ovvero quella qualifica professionale in altri ambiti, ancorché abbia il requisito dell’età, non può sottoscrivere il contratto di apprendistato, poiché ne verrebbe snaturato il suo fine.
- apprendistato di alta formazione/ricerca, finalizzato al conseguimento di studi universitari – per i giovani dai 18 ai 29 anni.
Sono previste delle agevolazioni per il datore di lavoro sia retributive che contributive. Di converso il datore di lavoro deve garantire all’apprendista la formazione obbligatoria e l’acquisizione delle competenze professionali stabilite dal Piano Formativo Individuale. La durata del contratto di apprendistato è prevista per un minimo di 6 mesi e la durata massima non può superare i 3 anni (ad eccezione per le imprese artigiane e/o alla diversa durata prevista dai CCNL). Inoltre, i Contratti Collettivi possono prevedere delle preclusioni al contratto di apprendistato ai quei lavoratori che, indipendentemente dalla loro esperienza lavorativa, abbiano conseguito un determinato diploma piuttosto che una certa laurea.
Il numero massimo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere dipende dalla forza lavoro qualificata e/o specializzata in essere (compreso i soci). Per esempio, se la Società annovera da zero a 3 dipendenti qualificati/specializzati, compreso i soci, il numero massimo degli apprendisti è 3.
In considerazione del fatto che il lettore possiede il 40% della partecipazione al capitale sociale della Società startup, insufficiente pertanto per incidere nelle decisioni assembleari, in particolare quelle che direttamente o indirettamente possano influire sul proprio contratto di apprendistato, fermo restando il rispetto dei principi e degli adempimenti previsti dalla Legge sull’Apprendistato di cui sopra, si ritiene possibile la sottoscrizione del contratto di apprendistato professionalizzante