Ogni volta che si deve capire se una invenzione è brevettabile occorre fare riferimento al Codice della Proprietà Industriale http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm che elenca al comma 1 la materia brevettabile e al comma 2 quella non brevettabile.
In questo caso, considerando una nuova strategia/politica di vendita di un prodotto si deve tenere conto del comma 2 che recita come segue:
2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
c) le presentazioni di informazioni.
declinato tenendo conto del comma 3, secondo cui "Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse e' nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali."
Il suggerimento è di entrare nel merito della questione con maggiore dettaglio, al fine di capire se sia possibile applicare il comma 3.