La sezione brevetti del Codice della Proprietà Industriale (http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm) definisce i requisiti delle valide domande di brevetto. Tra questi la novità all'art. 46. Se l'invenzione è stata divulgata prima della data di deposito della domanda di rbeveto allora la novità dell'invenzione è stata distrutta e quindi la tutela brevettuale, unica tutela prevista dalla legge per le invenzioni, non è ottenibile validamente. la soluzione che si adotta in questi casi è apportare modifiche sensibili e tutelare l'invenzione modificata di conseguenza.
D'altra parte, esiste una tutela residuale, a cui si fa riferimento quando la copia è fatta in modo servile, ossia sostanzialmente identica. In questi caso si fa riferimento all'art. 2598 del Codice Civile, comma 1).
Art. 2598 Atti di concorrenza sleale
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi (2563 e seguenti) e dei diritti di brevetto (2584 e seguenti), compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.