Lo studio di una soluzione tecnica in funzione della brevettabilità richiede che la soluzione sia nuova e non ovvia a livello internazionale) alla data di deposito della relativa data di presentazione della domanda di brevetto in cui l'invenzione è descritta e rivendicata.
Per cui, oltre ad essere richiesto un maggiore dettaglio nella esposizione dell'invenzione, è necessario svolgere un analisi approfondita, che deve comprendere la verifica della sussistenza di un effetto tecnico che accompagna la attuazione dell'invenzione, data la esclusione di principio dalla brevettabilità delle invenzioni di software.
Riferimenti di base per i brevetti d'invenzione: Codice della Proprietà Industriale - http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm, artt. 45, 46, 48