L’art. 45 del Codice della Proprietà Industriale definisce quale oggetto del brevetto “le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale”. Quindi per poter ottenere la protezione brevettuale, un’invenzione deve essere nuova (requisito della novità). Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato dell’arte esistente al momento del deposito della domanda di brevetto. Lo stato dell’arte è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in qualunque parte del mondo, prima del deposito della relativa domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. L'espressione "accessibile al pubblico" sta a significare la mera possibilità di una qualsiasi persona, in grado di capire l'invenzione, di prenderne conoscenza, o la semplice divulgazione anche a una sola persona in grado di comprenderla. Fa eccezione il caso di una informazione venuta o data in conoscenza a persone legate da vincolo di riservatezza, purchè tale vincolo sia stato rispettato. Nel suo caso sarebbe opportuno verificare se l'incarico prevedeva anche una clausola sulla riservatezza.
se il professionista rivela tranquillamente al committente che gli ha assegnato l'incarico la soluzione tecnica da lui ideata e potenzialmente brevettabile, potrà ancora tutelarla?
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Se si rivolge al un consulente in proprietà industriale iscritto all' Albo https://www.ordine-brevetti.it/it/elenco-iscritti il consulente sarà tenuto ad oseervare il codice etico che prevede anche un obbligo alla riservatezza. Questo vale in genere per tutti i professionisti iscritti ad un albo. Negli altri casi lo strumento che si può utilizzare è un accordo di riservatezza.
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Fra i requisiti “alternativi” previsti dalla norma istitutiva del regime delle startup innovative (il DL 179/2012) figura quello del “brevetto o della privativa industriale”. Al brevetto è stato poi aggiunto nel 2015 anche il software registrato.
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Il diritto d’autore è lo strumento con cui le opere creative vengono tutelate e valorizzate. Esso nasce automaticamente con la creazione dell'opera: non c’è, quindi, nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenerne il riconoscimento. Per dimostrare la paternità di un'opera e la data in cui è stata realizzata è possibile registrare presso la SIAE, così rafforzando la tutela già offerta dalla legge.https://www.siae.it/it/cosa-facciamo/altri-servizi/deposito-opere-inedite/