Percheè una domanda di brevetto sia concessa l'ufficio competente verificherà la presenza dei requisiti neccessari che sono novità, industrialità, liceità. In assenza del requisito della novità il brevetto non può essere concesso. In base all’art. 46 C.P.I., per accertare se il requisito della novità sia soddisfatto, occorre verificare se l’invenzione, come definita nelle rivendicazioni del brevetto, possa dirsi già descritta alla data di priorità in un singolo documento di arte nota o comunque divulgata, così da potersi dire rientrante nella definizione dello stato dell’arte. Il criterio generale adottato, comunemente utilizzato presso l’Ufficio Brevetti Europeo ed in linea con la dottrina e la giurisprudenza nazionale, indica che l’invenzione come definita nelle rivendicazioni, soddisfa il requisito della novità se non è stata descritta direttamente e in maniera non ambigua in un singolo documento di arte nota. In sintesi, un’invenzione è considerata implicante attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Detto questo è necessario specificare che nel nostro ordinamento vale il principio per cui i brevetti sono concessi in base al principio della priorità, il cosiddetto “first to file”,che prevede che sia il legittimo titolare colui che per primo procede al deposito della domanda, al contrario di quanto avviene negli Stati Uniti, dove vige il principio del “first to invent”, secondo cui nel caso di richieste di brevetti simili depositati, il brevetto sarà concesso a colui che per primo ha ideato e realizzato l’invenzione, indipendentemente da chi per primo abbia presentato la domanda di brevetto.
Buongiorno,in azienda commercializziamo un prodotto del quale abbiamo appreso che un nostro concorrente sta brevettando lo stesso metodo di produzione. Può farlo?Il prodotto veniva da noi commercializzato già prima della sua richiesta di brevetto?
Ti potrebbe interessare:
- Buongiorno, vorrei sapere dove poter brevettare un'invenzione in emilia romagna e se devo avere un prototipo funzionante o basta un progettoRisposta
Il prototipo è senza dubbio molto utile in fase di sperimentazione di un’invenzione, ma non è necessario per depositare una domanda di brevetto. La domanda infatti deve contenere una descrizione dell’oggetto, delle sue funzionalità e di come viene realizzato, accompagnata da disegni illustrativi. Il brevetto si ottiene su quello che viene scritto e rivendicato in questa documentazione che costituisce l’unico metro di giudizio da parte dell’esaminatore.
- Salve, ho depositato una domanda di brevetto che ricade nel art. 64.3 (CPI), ho il dovere di avvisare il datore di lavoro in forma scritta solo dell'avvenuto deposito, o anche dei suoi diritti? es. (diritto di opzione entro i tre mesi). Grazie.Risposta
Il Codice della proprietà industriale stabilisce che il datore di lavoro “ha il diritto di opzione per l’uso, esclusivo o non esclusivo dell’invenzione o per l’acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all’estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l’inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all’invenzione”.
- Buongiorno, vorrei capire meglio se possibile sfruttare il requisito del brevetto anche se si è in attesa di accettazione. Cosa succederebbe se non andasse a buon fine l'accettazione? Rimarremmo comunque coperti per questi primi anni?Risposta
La domanda può non essere accolta per questioni formali o riguardanti la descrizione. Il richiedente può integrare o modificare la documentazione, entro un termine prestabilito. Se le integrazioni non sono ritenute sufficienti, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi comunica il rigetto della domanda all'interessato, il quale ha 30 giorni di tempo dalla data della comunicazione per fare ricorso alla Commissione Ricorsi, formulando per iscritto le proprie osservazioni. L'efficacia di un brevetto (solo nel caso sia stato concesso) decorre dalla data del primo deposito.
- Ho timore mi possa venir "rubata" l'idea, prima che si concluda l'atto ufficiale di deposito. Prima di rivolgermi ad un impiegato dell'UIBM o a un Consulente brevettuale a me sconosciuti, ci sono modi preventivi per tutelarmi?Risposta
In questi casi non dovrebbero sorgere preoccupazioni in merito alla riservatezza, anche ne caso del Consulente brevettuale iscritto al relativo Ordine, il quale p tenuto a osservare comportamenti eticamente corretti nei confronti dei clienti, in primis a conservare la confidenzialità delle informazioni che riceve. In tutti gli altri casi si consiglia di redigere e fare firmare ai terzi un Accordo di riservatezza.