Ci sono tre modalità principali per proteggere un’invenzione all'estero: 1) si può richiedere protezione presso l’Ufficio brevetti nazionale di ogni Paese di interesse, provvedendo al deposito della domanda di brevetto nella lingua prevista e pagando le relative tasse. Questo percorso può essere molto costoso, oltreché scomodo, nel caso in cui il numero di Paesi sia ampio; 2) si può iniziare la procedura per ottenere un brevetto europeo. La procedura di concessione prevede un’unica domanda, redatta in una lingua a scelta tra inglese, francese o tedesco e permette di ottenere un brevetto negli Stati membri dell’Organizzazione Europea dei Brevetti designati dal richiedente. L’European Patent Office (EPO) mette a disposizione degli inventori una procedura unica di deposito che è funzionale alla protezione del titolo brevettuale in 40 Paesi Europei. Il brevetto europeo conferisce al titolare, negli Stati membri designati, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati; 3) per proteggere un’invenzione nei Paesi membri del Trattato di Cooperazione sui Brevetti (PCT – Patent Cooperation Treaty), si può considerare l’opportunità di inoltrare una domanda internazionale di brevetto (PCT). Una sola domanda PCT, in una sola lingua e a fronte del pagamento di un unico gruppo di imposte, ha efficacia legale in tutti i Paesi membri PCT. Inoltrando una domanda internazionale ai sensi del PCT, si può, allo stesso tempo, ottenere un’opinione preliminare non vincolante sulla brevettabilità valida in 148 Paesi.
Ho ideato un sistema tecnologico che vorrei proteggere con un brevetto prima di fare crowfounding. Esso presenta almeno 2 componenti brevettabili oltre che il marchio. Considerando interesse internazionale, che brevetti potrei fare?
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Fra i requisiti “alternativi” previsti dalla norma istitutiva del regime delle startup innovative (il DL 179/2012) figura quello del “brevetto o della privativa industriale”. Al brevetto è stato poi aggiunto nel 2015 anche il software registrato.
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Le idee in quanto tali non possono essere tutelate. E' possibile in astratto brevettare anche in assenza di un prototipo funzionante. E' invece sempre necessario che l'idea si sia "concretizzata" in modo da poter soddisfare i requisti richiesti per la brevettazione (novità, attività inventiva, industrialità). In particolare la domanda di brevetto prevede la cd. descrizione dell'invenzione.
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Il diritto d’autore è lo strumento con cui le opere creative vengono tutelate e valorizzate. Esso nasce automaticamente con la creazione dell'opera: non c’è, quindi, nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenerne il riconoscimento. Per dimostrare la paternità di un'opera e la data in cui è stata realizzata è possibile registrare presso la SIAE, così rafforzando la tutela già offerta dalla legge.https://www.siae.it/it/cosa-facciamo/altri-servizi/deposito-opere-inedite/
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Buongiorno,
La vostra società, costituita nell'ottobre 2020, può ancora richiedere l'iscrizione come startup innovativa, poiché rientra nel limite dei 60 mesi (5 anni) dalla costituzione, come previsto dalla normativa vigente.
Tuttavia è necessario prestare attenzione a tutti i requisiti per diventare startup innovativa: