Brevettare il cibo o bevande è assimilabile al brevettare un qualsiasi composto chimico, ma devono sussistere tutti i requisiti di brevettabilità previsti dalla legge. Brevettare una ricetta in Europa però non è facile: è altamente probabile che manchi sia il requisito essenziale della novità, sia quello dell’attività inventiva (se si tratta della sola combinazione di ingredienti comuni e già noti). Inoltre, nel caso dei brevetti quello che si deve sempre considerare è che si deve trattare di una soluzione a un problema tecnico, difficilmente dimostrabile nel caso specifico. Per tutelare le proprie ricette è possibile invece ricorrere al segreto. Un esempio per tutti è offerto dalla ricetta della Coca Cola, che è mantenuta segreta. Il Codice della proprietà industriale prevede all’art. 98 che possono essere tutelate le informazioni aziendali, le esperienze tecnico-industriali e commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore se segrete, cioè non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore; hanno valore commerciale in quanto segrete; sono sottoposte, da chi ha il legittimo controllo su esse, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete, per esempio con accordi di confidenzialità. Se la ricetta sia invece contenuta in un libro, posto che sia originale, creativa, innovativa e non meramente ripetitiva rispetto alla realtà preesistente, valgono le norme a tutela del diritto d’autore. Di recente la giurisprudenza italiana si è pronunciata in senso favorevole alla possibilità che anche una ricetta culinaria possa essere tutelata dalla legge del diritto d’autore, anche se solo in relazione alla forma espressiva della ricetta stessa. Quindi la forma espressiva della ricetta, affinché sia tutelata, deve assumere le caratteristiche di un elaborato creativo, ciò anche se si basa su formule tradizionali pubblicamente note. L’importante è che l’autore abbia introdotto una minima originalità anche nella semplice narrazione della preparazione.
È possibile brevettare una nuova bevanda? E, se non è possibile, che forme di protezione sono percorribili?
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Fra i requisiti “alternativi” previsti dalla norma istitutiva del regime delle startup innovative (il DL 179/2012) figura quello del “brevetto o della privativa industriale”. Al brevetto è stato poi aggiunto nel 2015 anche il software registrato.
- Buona sera sono un medico ospedaliero da poco in pensione. Durante gli anni di lavoro in corsia ho potuto rilevare fasi di criticità e rischio di errore durante la preparazione delle flebo a cura degli infermieri . Vorrei proporre due idee a riguardo .Risposta
Le idee in quanto tali non possono essere tutelate. E' possibile in astratto brevettare anche in assenza di un prototipo funzionante. E' invece sempre necessario che l'idea si sia "concretizzata" in modo da poter soddisfare i requisti richiesti per la brevettazione (novità, attività inventiva, industrialità). In particolare la domanda di brevetto prevede la cd. descrizione dell'invenzione.
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Il diritto d’autore è lo strumento con cui le opere creative vengono tutelate e valorizzate. Esso nasce automaticamente con la creazione dell'opera: non c’è, quindi, nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenerne il riconoscimento. Per dimostrare la paternità di un'opera e la data in cui è stata realizzata è possibile registrare presso la SIAE, così rafforzando la tutela già offerta dalla legge.https://www.siae.it/it/cosa-facciamo/altri-servizi/deposito-opere-inedite/
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Buongiorno,
La vostra società, costituita nell'ottobre 2020, può ancora richiedere l'iscrizione come startup innovativa, poiché rientra nel limite dei 60 mesi (5 anni) dalla costituzione, come previsto dalla normativa vigente.
Tuttavia è necessario prestare attenzione a tutti i requisiti per diventare startup innovativa: