Per ottenere un brevetto il requisito della novità è essenziale. Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica, ossia se non è mai stata resa accessibile al pubblico, neppure dallo stesso inventore, in Italia od all’estero, prima del deposito della domanda di brevetto. Nel vostro caso la commercializzazione del prodotto distrugge il requisito della novità per cui non è possibile brevettare l'idea originale. Si potrebbe pensare alla brevettazione come modello di utilità nel caso decidiate di fare alcune modifiche all'idea iniziale che possano rientrare nella definizione dell'art. 82 del Codice della Poprietà Industriale per il quale “possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti”.