Il comma 1 dell'art. 45 del Codice della Pooprietà Industriale precisa che:
1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.
Se l'app è già stata messa sul mercato occorre capire se sia già stata divulgata o se funzionalmente risulti, per un esperto del ramo, come una scatola bera, di cui si non si comprende come da un input si possa ottenere un dato output.
I costi sono funzione dell'effettiva ampiezza territoriale ma solo in parte, dato che le procedure di brevettazione prevedono un contradittorio con un esaminatore la cui "complessità" è impossibile da prevedere a priori e la possibilità di dover superare dell eopposizioni da parte di terzi. Quind ii costi possono apprezzarsi olo strada facendo o facendo delle ipotesi molto restrittive.
In ogni caso si possono eseguire delle ricerche di anteriorità brevettuali impiegando delle stretegie di ricerca più o meno sofisticate anche tenedo conto delle possibilità offerte dall abanca dati che si intende impiegare. La certezza del 100% non può essere assicurata, dato che la responsabilità del mancato riscontro di un documento anteriore, magari determinante per comprendere se l'invenzione da brevettare sia effettivamente nuova e/o non ovvia, quindi brevettabile, può dipendre da più di un attore, a partire da chi aggiorna le banche dati a chi le rende utilizzabili a chi le interroga. D'altra parte, affidandosi a degli specialisti, la probabilità di sbagliare si minimizza, come in ogni settore.