L’art. 2390 c.c. prevede l’incompatibilità della figura dell’amministratore che eserciti un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, ovvero che sia anche amministratore in società concorrenti (salvo l’autorizzazione dell’assemblea).
Mentre, l’art. 2105 c.c. prevede che “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.”
Pertanto se le due fattispecie non sono in concorrenza tra loro e comunque non ledono i principi di correttezza e non vengono posti in essere dei conflitti di interesse, è legittima la coesistenza delle due posizioni giuridiche proposte dal lettore.
Per quanto riguarda i contributi inps, per la posizione del lavoratore subordinato saranno obbligatoriamente dovuti i relativi contributi, indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro subordinato sia prevalente o meno rispetto ad altre attività (Regio Decreto Legge 14 aprile 1939 n. 636)
Mentre per la posizione della figura dell’amministratore, qualora non venga corrisposto alcun compenso per tale attività, nulla dovrà essere versato all’Inps alla gestione separata.
Invero, qualora venisse percepito un compenso, le aliquote contributive da applicare a tale compenso, per l’anno 2023, risultano le seguenti:
35,03% - senza altra copertura previdenziale obbligatoria
24% - con altra copertura previdenziale obbligatoria (per esempio, quella prevista per il rapporto di lavoro subordinato)
L’importo così ottenuto è carico della Società committente nella misura di 2/3, e il restante terzo è a carico dell’amministratore medesimo.