Premesso che il socio lavoratore, a tale titolo giuridico, non può percepire alcuna remunerazione per l’attività svolta (ai sensi dell’art. 2247 c.c., il socio sottoscrive il contratto di società allo scopo di dividerne gli utili. Come noto, tale divisione è vietata per le start-up), ai sensi dell’art. 2389 c.c., il compenso spettante per l’attività di amminsitratore, deve essere stabilito dallo statuto societario all’atto della nomina, ovvero dall’assemblea dei soci ai sensi dell’art. 2364 c.c. n. 3.
La Cassazione, sez. trib., con la sentenza del 20 febbraio 2020 n. 4400, ha ribadito l’indeducibilità (fiscale) dei compensi agli amministratori non risultanti da una delibera formalmente corretta.
Pertanto, soddisfatto il requisito prima trattato, appare irrilevante che la prestazone dell’attività di amministratore non sia stata continuativa. Tuttavia, nulla vieta alla Società, sempre con delibera assembleare, di rideterminare il compenso all’amministratore precedentemente deliberato.