Il software è assimilato ad un’opera letteraria e dunque rientra tra le opere protette ai sensi della Legge sul diritto d’autore (Legge n. 633/1941): sono tutelati «i programmi per elaboratore in qualsiasi forma espressi, purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Viene protetta la forma espressiva del software, e non le idee (o funzioni) su cui il programma è basato (viene tutelato il codice sorgente, il codice oggetto e il materiale preparatorio, ma non le idee ed i principi alla base del codice sorgente od oggetto di un programma). Il diritto di autore sorge al momento della creazione dell’opera e la durata della tutela è di 70 anni dalla morte dell’autore o, in caso di più autori, dell’ultimo di questi.
Un software per essere brevettabile deve portare una soluzione tecnica ad un problema tecnico e soddisfare i normali requisiti di brevettabilità delle invenzioni, in particolare la novità e l'attività inventiva. Deve esistere, quindi, un "effetto tecnico" ulteriore rispetto alla normale interazione del software con i dispositivi hardware.
Per proporre le proprie innovazioni ai terzi è consigliabile fare firmare un accordo di confidenzialità per assicurarsi che le informazioni che vengono fornite non siano divulgate né utilizzate per scopi diversi da quelli per cui sono state fornite. Per un modello commentato di Accordo di riservatezza si veda quello predisposto da ART-ER https://drive.google.com/file/d/0B6CGnfl93T9QbGNmd1YzZ2pKTUE/view?resourcekey=0-dNFq3jkQU_hjaiX9q7r7Ig