Mi spiace insistere: i brevetti non coprono dal rischio. Sono strumenti messi adisposizione di chi li richiede una volta che ha l'impressione di aver contribuito a far progredire la tecnica, risolvendo un problema tecnico (di prodotto, diprocedimento, di uso, in modo nuovo e lontano dalla capacità immaginativa degli esperti del ramo, di qualsiasi nazionalità essi siano.
Quindi, nessun brevetto copre da un rischio per il semplice motivo di esistere, ma è l'unico strumento di tutela adatto per limitare l'azione dei concorrenti che arrivano ad una soluzione dopo di noi, sfruttando il nostro operato, o semplicemente arrivando dopo, nel territorio dove ci è stato concesso un brevetto.
Naturalmente, l'effettiva la sussistenza delle condizioni della "copia" va verificata sul caso reale ed un'analisi "tecnica" di quest'ultimo è altamente consigliabile, e direi necessaria, a monte dell'avvio dell'azione legale, anche se tale azione partisse in via stra-giudiziale.
Nel caso in cui il contraffattore utilizzasse gl'insegnamenti brevettati per produrre avvalendosi del contributo di un altro fornitore si potrà valutare se coinvolgere nel giudizio tale altro fornitore.