Risposta
Lo presenza o l'assenza dello scopo di lucro non rileva ai fini della brevettabilità. Quello che conta è che si tratti di un’innovazione tecnica, ovvero un prodotto o un processo che fornisce una nuova soluzione a un determinato problema tecnico e a patto che presenti i requisiti della novità, innovatività e industrialità, secondo quanto previsto dal Codice della proprietà industriale. In Italia le idee nel senso di progetti e iniziative allo stadio di un semplice progetto che non si concretizzano in una soluzione tecnica non sono tutelabili con il brevetto. Se si tratta di software è possibile procedere al deposito alla SIAE come opera inedita per affermare la paternità dell’idea. In questo caso la tutela è ben diversa da quella offerta dal brevetto, ma può comunque rappresentare un documento utile sia nel corso di eventuali trattative, sia come prova in giudizio per frenare terzi che vogliamo appropriarsi della nostra idea. Inoltre è possibile registrare come marchio il nome della propria idea progettuale.





