Se si tratta di un'applicazione software allora si tratta di una materia di difficile brevettabilità, che in caso di un programma (un procedimento descrivibile come una successione di eventi che fanno parte di una procedura) si ha quando il programma è nuovo e l'attuazione dello stesso è accompagnata da un effetto tecnico che sia sorprendente per un tecnico medio del ramo. il tema della brevettabilità è normato in Italia da una sezione del Codice della Proprietà Industriale (http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm).
Si capisce bene che la conoscenza del caso è propedeutica alle valutazioni di brevettabilità che, convenientemente, dovrebbero comprendere anche valutazioni di novità e/o salto inventivo.