Per poter brevettare un’innovazione è necessaria la presenza dei seguenti requisiti: novità, originalità (attività inventiva) e applicazione industriale. In breve, un’invenzione è considerata nuova se non è già compresa nello stato della tecnica; ove per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all’estero, prima della data di deposito della domanda di brevetto mediante divulgazione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. Il requisito dell’attività inventiva si ha quando, per una persona esperta del ramo, l’invenzione non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica. Da ultimo un’invenzione ha un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola. Oltre alla protezione prevista per le invenzioni industriali è possibile chiedere di proteggere il proprio trovato come Modello di utilità se il trovato sia nuovo e originale e che abbia particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego. A questo proposito l’art. 82 del CPI stabilisce che “possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.”
Per valutare se la propria invenzione possa essere brevettata o altrimenti tutelata si consiglia di rivolgersi a un professionista iscritto all’Albo dell’Ordine dei consulenti in proprietà industriale https://www.ordine-brevetti.it/