Buongiorno,
l’effettuazione di un investimento nel capitale sociale di una startup innovativa non preclude in alcun modo la permanenza nel regime forfettario.
Infatti, tra le cause di esclusione dal regime forfettario, indicate dal comma 57 della L.190/2014, si possono trovare i contribuenti che:
- si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- risultano non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili (art. 10 co.1 n.8 DPR 633/72) o di mezzi di trasporto nuovi (art.53 co.1 DL 331/93);
- partecipano contemporaneamente all'esercizio dell'attività ad associazioni, società di persone, società familiari, controllano s.r.l. o associazioni professionali che operano nello stesso settore di attività;
- esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti (la causa di esclusione non opera nei confronti dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti e professioni);
- conseguono un reddito da lavoro dipendente superiore a 30.000 (la soglia non deve essere verificata se il rapporto è cessato).
Con particolare riferimento al suo quesito, si deve far maggiore attenzione ai punti 4 e 5. Nel caso del punto 4 perché l’investimento non deve portare il soggetto ad avere una situazione di controllo diretto e indiretto della società.
Nel caso del punto 5 perché l’investimento non deve essere effettuato in una società in cui si collabora attivamente e alla quale si fattura (e con lo stesso codice Ateco come chiarito successivamente).
Infine si chiarisce la definizione di controllo diretto in una società: controllo diretto da una parte di una persona fisica o di una famiglia si riferisce al possesso da parte di questi soggetti di oltre il 50 per cento delle quote o delle azioni con diritto di voto. Il controllo indiretto invece si realizza se la persona fisica o la famiglia dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria dell'impresa sulla base di accordi con altri soci, contratti o clausole statutarie.