Le forme tridimensionali trovano tutela sia come marchio tridimensionale sia come modello registrato. Il Suo sembra essere un caso di modello di design. La tutela prevista per queste tipologie di forme è sempre territoriale, nel senso che deve essere ad un ente che ha giurisdizione per un territorio determinato. Quindi, nel caso in cui interessasse avere un modello registrato italiano si dovrebbe presentare la domanda di registrazione del modello secondo quanto stabilito dal Codice della Proprietà Industriale, facendo riferimento, ad esempio, all'Ufficio Brevetti della locale Camera di Commercio, che si occuperà di trasmettere la domanda di registrazione all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) http://www.uibm.gov.it/. l'UIBM si occuperà di processare la domanda e di procedere alla registrazione, a seguito di un esame. Se ci fosse interesse ad avere la tutela nazionale in un unico Stato estero lo si potrà fare presentando la domanda presso l'Ufficio centrale della Proprietà Industriale di quello Stato. Nel caso in cui si fosse interessati ad una tutela Comunitaria, allora l'ufficio di riferimento è l'UAMI di Alicante (ES) http://oami.europa.eu/. Si ritiene utile citare il trattato dell'Aja, sul Modello Internazionale http://www.wipo.int/freepublications/it/designs/flyer/flyer_hague.pdf, che consente di avere la tutela in unba pluralità di Stati europei ed extra europei. I modelli depositati, anche se ancora in via di registrazione non possono essere modificati. Per le varianti si può fare riferimento al "Modello Comunitario Non Registrato", la cui validità è 3 anni dalla data della prima divulgazione della forma. Si consiglia di approfondire questa tematica per capire se sia di effettiva applicabilità per il caso in questione.
La possibilità di commercializzare in esclusiva il prodotto in un territorio dipende certamente dalla disponibilità di un titolo di proprietà industriale valido su quel territorio, ma il proprio diritto va azionato davanti all'Autorità Giudiziaria competente per quel territorio. Non esiste un'autorità garante che prevenga i problemi della contraffazione. Ognuno può decidere liberamente se difendere o meno il proprio diritto. Naturalmente, prima di azionare legalmente tale diritto (che si ricorda è legato non tanto al ptodotto commercializzato ma a come la sua forma è stata "registrata") è consigliabile valutare se presenti forza sufficiente a garantire il successo dell'azione legale, dato che a volte l'oggetto che si stima essere in contraffazione di un proprio diritto lo è viola solo per aspetti marginali. In tali casi è naturale che un'azione legale potrebbe produrre un risultato al di sotto delle aspettative. Quando invece la copia del diritto registrato è molto evidente allora è estremamente utile agire.
Si può quindi concludere che la fase costitutiva del diritto (e quindi la fase preparatoria del materiale da impiegare per la presentazione della domanda di registrazione del modello e la scelta delle forme per le quali richiedere la registrazione) è di fondamentale importanza dato che condiziona poi la possibilità di concludere positivamente l'azione legale avviata. A questo proposito, si precisa che ogni domanda di registrazione nazionale e Comunitaria di modello di design può contenere un qualsiasi numero di modelli, a patto che rientrino tutti nella medesima classe della Classificazione di Locarno http://www.wipo.int/classifications/nivilo/locarno/index.htm.