Risposta
Un'idea in quanto tale nel nostro ordinamento non è tutelata, altro discorso vale se l'idea o il progetto siano stati anche sviluppati, organizzati, strutturati: solo allora sono potenzialmente proteggibili. Il software (e quindi anche le app) viene assimilato alle opere dell'ingegno e gode della tutela accordata dalla Legge sul diritto d'autore. Un programma per elaboratore è tutelato dal diritto d’autore quando ha il requisito della creatività, cioè quando apporta innovazione ed esprime soluzioni originali rispetto al passato e un minimo di originalità rispetto alle opere preesistenti, incluse le elaborazioni e variazioni di software precedenti. La protezione che la legge offre non comprende le funzioni e gli algoritmi mentre tutela il codice sorgente, il codice oggetto e i lavori preparatori. Se risponde ai requisiti di legge il software è tutelato dal diritto di autore senza bisogno di particolari formalità. Al fine della prova della creazione il software può essere registrato presso il Registro Pubblico Speciale tenuto dalla SIAE, oppure depositato come opera inedita qualora il software stesso non sia ancora stato pubblicato o utilizzato. Il giudizio di contraffazione sul software (che serve a decidere se il software sia stato o meno copiato ) si basa sul confronto delle righe del codice sorgente. Perchè si possa parlare di contraffazione è necessario che ci sia tra il 70 e il 90% di codice in comune.




