Un'idea in quanto tale nel nostro ordinamento non è tutelata, altro discorso vale se l'idea o il progetto siano stati anche sviluppati, organizzati, strutturati: solo allora sono potenzialmente proteggibili. Il software (e quindi anche le app) viene assimilato alle opere dell'ingegno e gode della tutela accordata dalla Legge sul diritto d'autore. Un programma per elaboratore è tutelato dal diritto d’autore quando ha il requisito della creatività, cioè quando apporta innovazione ed esprime soluzioni originali rispetto al passato e un minimo di originalità rispetto alle opere preesistenti, incluse le elaborazioni e variazioni di software precedenti. La protezione che la legge offre non comprende le funzioni e gli algoritmi mentre tutela il codice sorgente, il codice oggetto e i lavori preparatori. Se risponde ai requisiti di legge il software è tutelato dal diritto di autore senza bisogno di particolari formalità. Al fine della prova della creazione il software può essere registrato presso il Registro Pubblico Speciale tenuto dalla SIAE, oppure depositato come opera inedita qualora il software stesso non sia ancora stato pubblicato o utilizzato. Il giudizio di contraffazione sul software (che serve a decidere se il software sia stato o meno copiato ) si basa sul confronto delle righe del codice sorgente. Perchè si possa parlare di contraffazione è necessario che ci sia tra il 70 e il 90% di codice in comune.
Salve ho in mente di sviluppare un app da qualche mese oggi mi sono reso conto che ne esiste solo una simile publicata questo mese ma la mia sarebbe molto più ampia e complessa, continuo nello sviluppo o rischi una denuncia per plagio
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Se si rivolge al un consulente in proprietà industriale iscritto all' Albo https://www.ordine-brevetti.it/it/elenco-iscritti il consulente sarà tenuto ad oseervare il codice etico che prevede anche un obbligo alla riservatezza. Questo vale in genere per tutti i professionisti iscritti ad un albo. Negli altri casi lo strumento che si può utilizzare è un accordo di riservatezza.
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Fra i requisiti “alternativi” previsti dalla norma istitutiva del regime delle startup innovative (il DL 179/2012) figura quello del “brevetto o della privativa industriale”. Al brevetto è stato poi aggiunto nel 2015 anche il software registrato.
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Il diritto d’autore è lo strumento con cui le opere creative vengono tutelate e valorizzate. Esso nasce automaticamente con la creazione dell'opera: non c’è, quindi, nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenerne il riconoscimento. Per dimostrare la paternità di un'opera e la data in cui è stata realizzata è possibile registrare presso la SIAE, così rafforzando la tutela già offerta dalla legge.https://www.siae.it/it/cosa-facciamo/altri-servizi/deposito-opere-inedite/