I requisiti necessari per poter brevettare un'invenzione sono indicati nell'art. 45 del Codice di Proprietà Industriale, per il quale possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni che: sono nuove (il ritrovato, al momento del deposito della domanda di brevetto, non deve essere stato divulgato, cioè reso accessibile al pubblico), implicano un'attività inventiva (per una persona esperta del ramo non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica) e possono avere un'applicazione industriale, oltre che essere lecite. Sul sito dell'Ufficio italiano brevetti e marchi è possibile trovare i moduli di domanda, in alcuni casi accompagnati dalle istruzioni per la loro compilazione e deposito, suddivisi per deposito italiano, europeo e internazionale. Prima di investire tempo e denaro in una procedura brevettuale è consigliabile effettuare una ricerca di novità per valutare se l’invenzione che si vuole proteggere sia nuova ed inventiva. La ricerca di novità viene svolta utilizzando banche dati specifiche e con l’aiuto di esperti in brevetti che potranno leggerne i risultati ed interpretarli adeguatamente. La domanda di brevetto è un documento piuttosto complicato da redigere e per questo si consiglia di rivolgersi a un professionista iscritto all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale, possibilmente esperto nello specifico settore a cui si potrà affidare anche la ricerca di anteriorità. Nei costi di brevettazione, al di là delle tasse previste sarà necessario includere anche i costi del professionista. Per quanto riguarda la presentazione del prodotto alla grande distribuzione, i premi di vendita e la quantificazione delle percentuali non esiste evidentemente una risposta valida per tutte le situazioni, ma è necessario valutare il caso concreto.
Sto creando 2 prodotti, 1)come posso brevettarlo 2) quanto mi costerà il brevetto 3) come potrò presentarlo alla grande distribuzione 4) che premio riceverò sulla vendita5) per quanti anni riceverò la percentuale
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Se si rivolge al un consulente in proprietà industriale iscritto all' Albo https://www.ordine-brevetti.it/it/elenco-iscritti il consulente sarà tenuto ad oseervare il codice etico che prevede anche un obbligo alla riservatezza. Questo vale in genere per tutti i professionisti iscritti ad un albo. Negli altri casi lo strumento che si può utilizzare è un accordo di riservatezza.
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Fra i requisiti “alternativi” previsti dalla norma istitutiva del regime delle startup innovative (il DL 179/2012) figura quello del “brevetto o della privativa industriale”. Al brevetto è stato poi aggiunto nel 2015 anche il software registrato.
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Le idee in quanto tali non possono essere tutelate. E' possibile in astratto brevettare anche in assenza di un prototipo funzionante. E' invece sempre necessario che l'idea si sia "concretizzata" in modo da poter soddisfare i requisti richiesti per la brevettazione (novità, attività inventiva, industrialità). In particolare la domanda di brevetto prevede la cd. descrizione dell'invenzione.
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Il diritto d’autore è lo strumento con cui le opere creative vengono tutelate e valorizzate. Esso nasce automaticamente con la creazione dell'opera: non c’è, quindi, nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenerne il riconoscimento. Per dimostrare la paternità di un'opera e la data in cui è stata realizzata è possibile registrare presso la SIAE, così rafforzando la tutela già offerta dalla legge.https://www.siae.it/it/cosa-facciamo/altri-servizi/deposito-opere-inedite/