Occorre tenere distinte le due posizioni previdenziali.
L’obbligatorietà dell’iscrizione all’Inps, gestione commercianti, potenzialmente riferibile alla figura del socio lavoratore, all’interno della società a responsabilità limitata (semplificata), è soggetta al presupposto della prevalenza dell’attività esercitata.
La disposizione contenuta nell’art. 1 comma 208 della legge n. 662 del 1996 prevede che: “Qualora i soggetti (…) esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente… (omissis)”.
L’Inps, in sede di interpretazione e concreta applicazione di tale norma, ha ritenuto, sin dalla relativa entrata in vigore, che per attività autonome, soggette a comparazione in termini di prevalenza, devono intendersi solo quelle che abbiano natura imprenditoriale, ossia definibili ai sensi dell’art. 2195 c.c.
Invece, per quanto riguarda la figura dell’amministratore, ai fini dell’iscrizione alla gestione separata, il presupposto della prevalenza dell’attività esercitata, è escluso.
Ciò, in forza dell’art. 12, co. 11 del D.L. 31/05/2010 n.78, conv. con modif. dalla legge 30/07/2010 n. 122 :
“L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps.
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.”
Tuttavia (a differenza dei contributi dovuti alla gestione commercianti) è utile ricordare che il contributo inps alla gestione separata, è dovuto se la società, previa delibera assembleare, corrisponde un compenso per l’attività, appunto, di amministratore.
Il rapporto giuridico che intercorre tra l’amministratore e la società è quello della collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409, punto 3 del c.p.c. – art. 2 lett. c) D.lgs. 15/06/2015 n.81. Tuttavia la sentenza n. 1545 del 20/01/2017 delle SS.UU. della cassazione ha sancito che tra società e amministratori non vi è un rapporto di collaborazione, ossia di parasubordinazione, ma un rapporto organico.