A norma della circolare INPGI n. 10 del 10/11/2011 è prevista un’agevolazione contributiva per i datori di lavoro che assumono, entro e non oltre il 7 novembre 2014, con contratti a tempo pieno e indeterminato giornalisti, non titolari di pensione, che si trovino in stato di inoccupazione, disoccupazione, cassaintegrazione, in mobilità o comunque privi di un rapporto di lavoro dipendente da almeno 6 mesi.
L’agevolazione, che ha una durata di 36 mesi, consiste nella riduzione all’8% della sola aliquota IVS a carico del datore di lavoro (rimangono invece invariate le altre aliquote contributive e la percentuale a carico del giornalista).
Sono interessati al beneficio i datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 12 mesi antecedenti all’assunzione, al licenziamento di personale giornalistico avente la medesima qualifica dei lavoratori assunti, fatta eccezione per quelli determinati da giusta causa o avvenuti nel corso o al termine del periodo di prova.
Si ricorda che l’applicazione dei benefici normativi e contributivi previsti in materia di lavoro e legislazione sociale è subordinata al possesso – da parte del datore di lavoro – del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ed al rispetto degli accordi collettivi nazionali stipulati dalla organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
I requisiti di regolarità contributiva devono sussistere al momento della richiesta di ammissione al beneficio contributivo e, a pena di perdita del beneficio, devono persistere per tutta la durata dello stesso.
Si ricorda, altresì, che il datore di lavoro, per usufruire dei suddetti sgravi contributivi, deve essere preventivamente autorizzato dall’INPGI. Di conseguenza, l’assunzione deve essere comunicata all’Istituto contestualmente all’inizio del rapporto di lavoro (mod. SGRV.1), allegando il DURC, una copia del contratto di assunzione con l’indicazione che il rapporto di lavoro è instaurato ai sensi della delibera INPGI n. 59 del 15/07/2011 e una dichiarazione sostituiva del lavoratore in cui lo stesso dichiari di non essere titolare di trattamenti pensionistici e di non aver svolto attività di lavoro subordinato nei sei mesi precedenti la data di assunzione.