L’art. 22 della L. 183 del 12 novembre 2011 (Legge di stabilità 2012) ha riconosciuto, a decorrere dal 1°gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016, uno sgravio contributivo del 100% ai datori di lavoro che assumono con contratto di apprendistato a condizione che l’organico aziendale sia pari o inferiore alle nove unità. In caso contrario, la quota contributiva a carico del datore di lavoro è pari al 10%.
Lo sgravio, a prescindere dalla durata del contratto di apprendistato, si applica per tre anni. Oltre il 36° mese di contratto, la contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10%.
Naturalmente, la retribuzione lorda a carico dell’azienda, ad esempio 1.500€, non può corrispondere alla retribuzione netta che verrà erogata all’apprendista, poiché alla stessa vanno detratti i contributi previdenziali a carico dell’apprendista (5,84%) e le ritenute fiscali.
Dal 1° gennaio 2013 il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità.
L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere a fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 29 anni oppure i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. 226/2005, a partire dal diciassettesimo anno di età compiuto.
Deve essere redatto un piano formativo individuale, che deve avere forma scritta ed essere definito entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, anche sulla base di formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. È inoltre obbligatorio chiedere preventivamente un parere di conformità del piano formativo all’ente bilaterale di riferimento.
La formazione, svolta sotto la responsabilità dell’azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze base e trasversali per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio (la normativa precedente fissava l’obbligo formativo in minimo 120 ore annue) e disciplinata dalle regioni, sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età dell’apprendista, del titolo di studio, delle competenze dell’apprendista.
Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP.
Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di assumere determinate categorie di lavoratori: lavoratori sospesi dal lavoro, lavoratori disoccupati, lavoratori in mobilità.