La domanda sopra esposta riguarda il settimo requisito per accedere al regime di Startup Innovativa, ossia il possesso alternativo di uno dei tre requisiti riguardanti:
- Spese in ricerca e sviluppo;
- Personale qualificato;
- Privativa industriale.
Nel vostro specifico caso state cercando di aderire al secondo requisito alternativo riguardante il personale qualificato e che prevede “l’impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270”.
Con specifico riferimento al suo quesito, ci avvaliamo del “Parere del 4 settembre 2015 (prot. 155486) - Requisiti soggettivi e oggettivi: nozione di collaboratore a qualsiasi titolo ed esclusione dei marchi Oggetto: il parere risponde a molteplici quesiti in merito ai requisiti soggettivi e ogettivi per l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese. Chiarisce la nozione di collaboratore a qualsiasi titolo (requisito soggettivo) ed esclude i marchi dalle forme di tutela della proprietà intellettuale rilevanti ai fini del requisito oggettivo” del MISE.
Come potrà leggere all’interno del parere, si parla di collaborazioni a qualsiasi e titolo e più precisamente “la norma consente, in armonia con l’attuale disciplina giuslavoristica, che l’impiego del personale qualificato possa avvenire sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o comunque “a qualunque titolo”. In altri termini il legislatore non pone, né con riferimento alle PMI innovative, né alle start-up, alcun pregiudizio nei confronti delle forme giuridiche contrattuali di collaborazione del personale “qualificato” con la società”.
Infine, si consiglia di configurare i contratti di collaborazione (qualunque sia il titolo che sceglierete) in maniera coerente con la normativa, anche in funzione del fatto che il possesso dei requisiti verranno certificati dal legale rappresentante della costituenda Srl-startup innovativa nella “dichiarazione di possesso dei requisiti di impresa startup innovativa”.