Buongiorno, il caso andrebbe analizzato con un numero maggiore di elementi alla mano.
Innanzitutto è necessario analizzare due aspetti: il primo è quello attinente alla verifica dei sette requisiti per l’accesso al regime della startup innovativa. Infatti qualora la SRLS avesse i requisiti per diventare startup innovativa può richiedere l’iscrizione nella sezione speciale delle start up presso il registro imprese della CCIAA
Il secondo aspetto invece riguarda non solo l’analisi interna delle risorse, dell’organizzazione del lavoro, del personale e dei processi della vostra azienda, ma anche l’analisi economico-finanziaria e la visione a lungo termine del progetto aziendale per capire se è il caso di cedere quote societarie in cambio di lavoro (work for equity).
Le stock option invece sono uno strumento diverso, non direttamente connesso con il lavoro e che si configurano come opzioni che conferiscono al possessore un diritto di entrare in possesso di quote societarie, al verificarsi di certi eventi.
Trattandosi in entrambi i casi di fattispecie legate alla diluizione del capitale, si consiglia un approfondimento sulla materia di investimenti e crescita nelle startup innovative.
Inoltre e infine si consiglia di valutare l’accesso al regime speciale della startup innovativa non solo per le due agevolazioni sopra citate, bensì con un quadro ben più completo di vantaggi e svantaggi del regime ad oggetto.