L’assunzione di un dipendente in una startup innovativa non comporta particolari e/o ulteriori adempimenti rispetto alle classiche assunzioni presso altri datori di lavoro.
Più che obblighi, la normativa prevede delle opportunità per le assunzioni nelle start up. Per esempio, merita attenzione il contratto a tempo determinato. Infatti, per tale fattispecie, il comma 3 dell’art. 21 del D.Lgs. 81/2015, prevede che per le start up non si applicano i limiti imposti ai contratti a tempo determinato “ordinari” in tema di proroghe e/o rinnovi. Oppure, fermo restando il c.d. minimo tabellare, gli artt. 27 e 28 del D.L. 179/2012 conv.con mod.Legge 221/2012 prevedono la possibilità di remunerare, la parte variabile della retribuzione, i lavoratori con strumenti finanziari partecipativi esenti da imposte e contributi.