L’art.2382 c.c. prevede le cause di ineleggibilità dell’amministratore (il fallito, l’interdetto, l’inabilitato), mentre l’art. 2387 prevede che lo statuto della società possa subordinare l’assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. Invece, l’art. 2390 prevede l’incompatibilità della figura dell’amministratore che eserciti un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, ovvero che sia anche amministratore in società concorrenti (salvo l’autorizzazione dell’assemblea).
Pertanto, si ritiene che, se lo statuto della società, presso la quale il lettore è amministratore, non preveda determinati requisiti che l’amministratore deve possedere, al fine di non pregiudicare la sua indipendenza e professionalità (a titolo esemplificativo, lo statuto potrebbe prevedere che l’amministratore, al fine di garantire la sua professionalità e indipendenza, non deve essere impiegato in determinate attività lavorative, ivi compreso l’essere soci di società startup potenzialmente concorrenti), e salvo leggi speciali che regolamentino particolari attività, le due figure (amministratore di una SRL e socio di una SRL startup) possano coesistere legittimamente.