Buongiorno, ai sensi del Decreto 7 maggio 2019, le agevolazioni si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative.
Nel caso specifico di acquisto di quote, questo rileva come fattispecie nella quale il soggetto acquirente, in questo caso lei, sta investendo nella startup innovativa.
Diversa è la posizione di coloro che stanno cedendo le quote: la cessione a titolo oneroso delle quote infatti rileva come causa di decadenza delle agevolazioni.
Conseguentemente le agevolazioni spettano a condizione che gli investitori ricevano dalla startup innovativa una certificazione da rilasciare entro trenta giorni dal conferimento, attestante il non superamento dei limiti legali e attestante l’ammontare dei conferimenti effettuati. Questo documento si baserà sull’importo dell’investimento corrispondente all’ammontare effettivamente versato e non sulla parte di conferimento ancora da versare.
Infine, a seconda della tipologia di investimento dovranno essere inoltrati all’investitore anche gli altri documenti indicati dalle singole normative (Decreto 7 Maggio 2019 - Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative e Decreto 28 Dicembre 2020 – Modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative), riguardanti gli elementi fondamentali del singolo investimento dell’investitore e il piano di investimento complessivo.