Il Ministero del Lavoro ha istituito, con il Decreto n. 394 del 02/12/2016, l’incentivo per i datori di lavoro che assumono giovani disoccupati, di età compresa tra i 16 e 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione, se minorenni), che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione, che sono registrati al “programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017.
Il beneficio consiste nell’esonero contributivo, da parte del datore di lavoro, fino a € 8.060,00 annuo per ogni giovane assunto. Tale agevolazione, vale per 12 mesi dalla data di assunzione.
L’assunzione deve essere inquadrata in una di queste tipologie contrattuali:
- contratto a tempo indeterminato;
- contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere;
- contratto a tempo determinato la cui durata iniziale sia pari, o superiore, ai sei mesi.
E’ previsto anche il part time, e in questo caso, ovviamente, il beneficio deve essere riproporzionato.
L’utilizzo dell’esonero contributivo deve rispettare le regole europee del c.d. regime “de minimis”. Ossia che i c.d. “aiuti di Stato” non devono superare, in un arco triennale, la somma complessiva di 200.000 euro (salvo altri limiti per determinati settori). Qualora, invece, si rientrasse in questa fattispecie, per usufruire del citato beneficio, oltre all’incremento occupazionale, occorre rispettare ulteriori adempimenti.
L’Inps, con la circolare n. 40 del 28/02/2017, ha emanato le istruzioni operative necessario per poter usufruire di tale agevolazione.