La fattispecie di mero socio di una società di capitali (quale la Srl) generalmente non è una causa ostativa di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato presso un’altra Società.
Il Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di imprese, con la sentenza n. 172 del 21/01/2019, ha sancito che “La disciplina delle società di capitali non prevede, diversamente dalla disciplina della società in nome collettivo ex art. 2301 c.c., un generale divieto di concorrenza per il socio uscente. Di talchè, siffatto divieto può configurarsi solo se contemplato nello statuto sociale, o nell’atto di cessione della quota, ovvero, al ricorrere dei presupposti richiesti per la configurazione dell’ipotesi di cessione d’azienda; ricorrendo quest’ultima ipotesi, troverà applicazione analogica l’art. 2557 c.c.”.
Solo nel caso in cui il socio cedente entrando a far parte di una nuova compagine socile, avvalendosi di informazioni riservate apprese nel precedente rapporto, storni la clientela della società precente, potrebbe essere applicato l’art. 2598 c.c. n. 3, in tema di concorrenza sleale (non tollerata dall’ordinamento giuridico)
Resta valido l’obbligo di di fedeltà da parte del lavoratore subordinato (art. 2105 c.c.)