Come principio, non ci sono cause ostative che impediscono quanto richiesto dal lettore. Occorre sostanzialmente rispettare, tra le altre, le norme in tema di divieto di concorrenza. Vedi il quesito pubblicato:
Tuttavia occorre una precisazione in merito al contratto di co.co.co (con la società di cui il lettore è un amministratore).
Delle due l’una:
-il lettore presume che il rapporto tra amministratore e società è qualificato come un contratto di co.co.co.
Ai sensi dell’art. 409 del c.p.c., nonché dal comma 2, lett. c) dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 (job act), l’amministratore è un co.co.co “genuino”. (ancorché la sentenza della Cassazione Sezioni Unite, n. 1545 del 20/01/2017, ha sancito che il rapporto esistente tra amministratore e società NON rientri tra i rapporti di co.co.co);
-il lettore, oltre a rivestire la figura di amministratore, sottoscrive con la medesima Società un (ulteriore) contratto di co.co.co.
In questo caso, tralasciando le questioni del divieto di concorrenza e/o di compatibilità, ai sensi del comma 1, del citato art. 2 D.Lgs. 81/2015, il rapporto di co.co.co deve essere disciplinato quale rapporto di lavoro dipendente.