L’amministratore unico, nonché socio della Società a responsabilità limitata, può svolgere l’attività lavorativa presso la medesima Società senza che per questo venga inquadrato quale lavoratore subordinato.
Infatti, ancorché non esista un divieto legislativo ad hoc, la figura dell’amministratore unico della Srl e quella del lavoratore subordinato, ricoperte dalla medesima persona, è totalmente incompatibile, come ribadito dall’Inps con il messaggio n. 3359 del 17/09/2019.
Ciò in relazione al fatto che l’Amministratore Unico esprime da solo la volontà della società, come anche i poteri di controllo, comando e disciplina. Non sarebbe possibile effettuare, in capo alla medesima persona, una distinzione tra organo direttivo della società ed esecutore di prestazioni lavorative.
Tuttavia, il lettore riveste anche la qualifica di socio. In tal caso, svolgendo un’attività lavorativa presso la medesima società, in presenza dei requisiti di Legge, potrebbe essere iscritto presso l’Inps alla gestione commercianti, quale socio lavoratore.
L’obbligatorietà dell’iscrizione all’Inps, gestione commercianti, è infatti soggetta al presupposto della prevalenza dell’attività esercitata.
La disposizione contenuta nell’art. 1 comma 208 della legge n. 662 del 1996 prevede che: “Qualora i soggetti (…) esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente… (omissis)”.
L’Inps, in sede di interpretazione e concreta applicazione di tale norma, ha ritenuto, sin dalla relativa entrata in vigore, che per attività autonome, soggette a comparazione in termini di prevalenza, devono intendersi solo quelle che abbiano natura imprenditoriale, ossia definibili ai sensi dell’art. 2195 c.c.