I compensi per l’attività di amministratore sono trattati dall’art. 2389 c.c., il quale, sostanzialmente, prevede che devono essere stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea.
Ancorché, l’attività svolta dall’amministratore per la Società, rientri giuridicamente tra quelle delle c.d. collaborazioni coordinate e continuative (art. 409 c.p.c.), e pertanto considerate di lavoro autonomo, fiscalmente, in base all’art. 50, lett. c-bis, Dpr n. 917/1986, sono considerate assimilate al lavoro dipendente.
Ai sensi dell’art. 95 del citato Dpr 917/1986, la Società potrà dedurre tali compensi nell’esercizio in cui sono corrisposti. Il compenso deve essere iscritto in bilancio per competenza, ma è fiscalmente deducibile solo se corrisposto. Non solo. La recente sentenza della Corte di Cassazione (del 28/10/2015 n. 21953), ha affermato che i compensi sono deducibili solo se predeterminati nello Statuto, ovvero con una specifica delibera dell’assemblea. Non sono deducibili dal reddito d’impresa della Società che li ha corrisposti, se sono stati deliberati in sede di assemblea per l’approvazione del bilancio.
Ai fini previdenziali, gli amministratori devono iscriversi presso la sede Inps competente nella c.d. Gestione Separata. (Indipendentemente dal fatto che tali amministratori abbiano altra copertura previdenziale. Vedi per tutte la sentenza n. 15/2012 della Corte Costituzionale che ha sancito definitivamente la legittimità della norma che prevede l’obbligo della doppia iscrizione all’Inps del socio amministratore).
Sul compenso, attualmente, sono previste le seguenti aliquote contributive da applicare sul compenso:
- Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 30,72%
- Soggetti titolari di pensione, o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie 23,50%
Per quanto riguarda l’Inail, l’obbligo della denuncia scatta in presenza di attività manuale protetta, ai sensi dell’art. 1 del Dpr 30/06/1965 n. 1124, svolta a favore della società. Considerato che l’attività amministrativa o l’uso di un autoveicolo rientrano nelle normali funzioni dell’amministratore, si considera come obbligatoria tale denuncia all’Istituto. Se l’attività di amministratore, invece, rientra nei meri compiti istituzionali, ossia se si limita alla mera firma di atti e documenti e non intrattiene alcun rapporto di “dipendenza funzionale”, il rischio non è assicurabile.
Infine, per quanto riguarda il quantum di tale compenso, si ritiene opportuno richiamare l’ordinanza n. 25572 depositata il 14/11/2013, della Corte di Cassazione, sezione tributaria, in materia di sindacabilità e deducibilità dei compensi dell’amministratore unico. Tale ordinanza ha statuito che si configura elusione fiscale nel caso di erogazione di un compenso troppo elevato all’amministratore unico, ed è riconosciuta all’agenzia delle entrate la facoltà di sindacare l’importo del compenso corrisposto dalla società all’amministratore, qualora appaia sproporzionato, a nulla rilevando le deliberazioni sociali.