Come noto, ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del D.L. n. 179/2012, la Società start-up innovativa, può emettere, a seguito dell’apporto di beni da parte dei soci o di terzi, Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP), che possono prevedere il godimento di diritti patrimoniali, escluso il diritto agli utili, ovvero di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nelle decisione dei soci.
Chi conferisce un bene o altra entità alla Start-Up non deve necessariamente diventarne socio, ma può conferirlo con assunzione da parte di questa, di impegno alla restituzione, ed attribuzione al conferente di una posizione ibrida tra il socio e il creditore.
Il legislatore, nella formulazione di tale istituto giuridico, è stato un po’ lacunoso in quanto non è stata prevista una disciplina per le modalità e le condizioni di emissione di detti strumenti. Di fatto, ha lasciato tale regolamentazione sull’emissione degli strumenti finanziari e le loro caratteristiche, allo statuto della società. Pertanto, sarà lo statuto che dovrà individuare l’organo competente all’emissione dei citati strumenti finanziari partecipativi, nonché quali siano i diritti patrimoniali e/o amministrativi spettanti ai sottoscrittori, nonché le modalità di esecuzione e/o gestione.
Il successivo art.27, prevede che il reddito di lavoro derivante dall’assegnazione, da parte delle start-up innovative (…), ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi, di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l’attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall’esercizio di diritti di opzione attribuiti per l’acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, a condizione che tali strumenti (…) non siano riacquistati dalla start-up (…). Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, è assoggettato a tassazione nel periodo di imposta in cui avviene la cessione (…)
Tale disposizione introduce una deroga alle ordinarie regole di determinazione dei redditi di lavoro dipendente, di cui all’art. 51 del Tuir, il quale prevede che tutte le somme percepite in relazione al rapporto di lavoro, sono considerate, appunto, redditi di lavoro dipendente.
Pertanto, al ricorrere delle condizioni previste dalla Legge, l’assegnazione di azioni, quote, o strumenti finanziari partecipativi, o l’esercizio di diritti di opzione per l’acquisto di strumenti finanziari, non rileva ai fini reddituali e contributivi. Assumerà rilievo reddituale, (ed eventualmente anche contributivo) invece, la successiva cessione.
Nel caso di cessione a soggetti diversi della start-up e/o società emittente, si applicherà l’art. 67 (c.d. redditi diversi) del Tuir, secondo il quale le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari sono assoggettate ai regimi loro applicabili. Le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione. Conseguentemente, in caso di assegnazione gratuita degli strumenti partecipativi o di esercizio gratuito di diritti di opzione attribuiti per l’acquisto di tali strumenti finanziari, il costo fiscalmente rilevante è pari a zero, e l’intero corrispettivo costituisce plusvalenza imponibile quale reddito diverso.
Nel caso, invece, di cui al citato art.27, ossia nel caso di cessione alla start-up medesima, (o la società emittente o comunque qualsiasi soggetto che controlla la start-up), il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile, è assoggettato a tassazione (e contribuzione) nel periodo di imposta in cui avviene la cessione. Pertanto, l’intero valore degli strumenti finanziari, che non è stato assoggettato a tassazione al momento dell’assegnazione o dell’esercizio del relativo diritto, sarà assoggettato a tassazione e contribuzione, quale reddito di lavoro nel periodo di imposta in cui si verifica la cessione. A tal fine, rileverà il valore che gli strumenti finanziari avevano al momento dell’assegnazione e non il diverso valore che tali strumenti finanziari avevano al momento della cessione. Ai sensi, sempre dell’art. 67 del Tuir, rileverà, inoltre, come reddito diverso, anche l’eventuale differenza tra il corrispettivo e l’importo attratto a tassazione quale reddito di lavoro, (che sarà considerato come il costo dello strumento finanziario) e costituirà, se positiva, una plusvalenza, se negativa, una minusvalenza.
Pertanto, tutti (rectius, solo) i redditi (imponibili o esenti) che hanno natura di lavoro (dipendente e/o assimilato) devono “transitare” nel cedolino paga, meglio il Libro Unico del Lavoro di cui all’art. 39 della Legge 6/8/2008 n. 133.
Al fine di una accurata e attenta disamina della materia si rimanda alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 16/E del 11/06/2014.